Le società di competenza italiane, hanno finalmente ottenuto che anche in Italia, come del resto negli altri paesi europei, ci sia la possibilità di
.
La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, solo in aree a ciò appositamente destinate
all'interno dei cimiteri o in natura o aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari.
La dispersione non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro, ed è vietata nei centri abitati.
La dispersione può essere eseguita dai familiari del defunto, dall'esecutore testamentario o dal legale rappresentante della Società di cremazione a cui apparteneva il defunto, (se socio) come previsto dalla legge 5023/01 art. par. 4 lettera d.
Si ricorda, infine, a chi avesse scelto il conferimento nel Cinerario comune, che questa è una forma di conservazione fatta in modo indistinto e collettivo, per cui non è possibile ricordare il defunto con una fotografia o una lapide.